PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul calcio professionistico, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.
(Compiti).

      1. La Commissione ha i seguenti compiti:

          a) verificare il corretto funzionamento della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), ai sensi dei vigenti regolamenti della Commissione di vigilanza sulle società calcistiche (COVISOC), della Lega nazionale professionisti, del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in relazione al suo ruolo di vigilanza, degli organi tecnici dei campionati di calcio di serie A e di serie B dell'Associazione italiana arbitri e degli organi di giustizia sportiva;

          b) accertare eventuali comportamenti illeciti di tesserati della FIGC nonché di altri soggetti che abbiano potuto turbare il regolare svolgimento dei campionati di calcio di serie A e di serie B nelle stagioni sportive 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 e accertare se tali comportamenti abbiano danneggiato tifosi e scommettitori;

          c) acquisire informazioni per valutare se eventuali illeciti sportivi abbiano influenzato l'andamento dei titoli delle società calcistiche quotate in borsa, causando eventuali danni ai piccoli azionisti;

          d) individuare e analizzare le cause che possono avere favorito il verificarsi

 

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degli eventuali comportamenti illeciti di cui alle lettere b) e c);

          e) verificare l'adeguatezza delle norme vigenti in materia di bilanci di società sportive, proponendo gli interventi idonei a renderle più efficaci;

          f) verificare e valutare natura e caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del mondo del calcio professionistico in riferimento alla vendita dei diritti televisivi, alle sponsorizzazioni e alla commercializzazione dei marchi, accertando la congruità della normativa vigente;

          g) verificare l'adeguatezza delle regole della FIGC concernenti i procuratori sportivi, sulla base anche dei rilievi in materia avanzati dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, suggerendo eventuali interventi correttivi;

          h) accertare se l'assetto normativo relativo al gioco del calcio in Italia sia idoneo a sottrarlo a eventuali condizionamenti e interferenze illecite interne ed esterne al mondo del calcio, formulando eventuali proposte correttive di carattere legislativo o amministrativo.

Art. 3.
(Composizione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Ai fini della nomina dei componenti i Presidenti delle Camere valutano le eventuali situazioni di possibile incompatibilità, tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione

 

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per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
      3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ai sensi del comma 3.

Art. 4.
(Poteri e durata).

      1. La Commissione procede alle indagini, e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
      3. Per le testimonianze rese alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      4. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
      5. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione e ogni

 

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altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compie o concorre a compiere atti di inchiesta o ne ha conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti e i documenti acquisiti nell'inchiesta.
      6. La Commissione conclude le attività di inchiesta entro sei mesi dalla data del suo insediamento e presenta alle Camere, entro i due mesi successivi, una relazione finale concernente i risultati acquisiti e le eventuali proposte da formulare ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.
(Organizzazione interna e funzionamento).

      1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
      2. La Commissione, tutte le volte che lo ritiene opportuno, può riunirsi in seduta segreta.
      3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo complessivo di 100.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.